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Decreto Rilancio e Scommesse Sportive

La pandemia da Covid-19 ha avuto conseguenze significative nel mondo dello sport. I numeri prima del 2020 erano in realtà incoraggianti: secondo l’ Annual Review Of Football Finance di Deloitte i cinque principali campionati europei di calcio hanno generato 17 miliardi di euro nella stagione 2018/2019 (registrando un +9% rispetto al 2017/2018). Se si considera come questi dati avessero riguardato soprattutto i proventi da diritti tv, commerciali e incassi da botteghino, non può stupire la rilevanza degli effetti della sospensione di numerose attività sportive tra marzo e giugno 2020. Di riflesso lo stop alle manifestazioni ha significato l’impossibilità di sviluppo e riparo per le attività di “betting”: per l’anno appena trascorso l’incremento del 6% delle quote versate online (dato viziato dalla sopracitata pausa ai campionati) non è bastato ad attenuare il calo del 20% della raccolta su scommesse sportive, causato tra l’altro da un -40% di decremento del gioco fisico.

Il Governo italiano è corso ai ripari: con la Legge n.77 del 17 luglio 2020 è stato infatti convertito in legge il noto “Decreto Rilancio”. Il Capo IV di questo documento, all’art. 217, prevede un progetto di investimenti a fondo perduto a favore soprattutto di piccole e medie imprese. Nella fattispecie ha l’obiettivo di creare un “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse sono prima trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in seguito, all’Ufficio dello Sport incaricato di impiegarle per la ripresa del movimento. Questo, attraverso l’istituzione di una nuova tassa dello 0,5% sul fatturato delle scommesse sportive dei licenziatari. Non mancando, peraltro, di generare rimostranze e criticità economico-burocratiche.

Figura 1: Aliquote imposta scommesse sportive a quota fissa. A decorrere dal 1 gennaio 2016 (legge n.208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 945) l’imposta unica per le scommesse sportive e non sportive a quota fissa (D.lgs. 504/989) è applicata alla differenza tra quote giocate e vinte, pari al 18% per la raccolta in rete fisica e al 22% per la raccolta a distanza.

Figura 2: l’attuale modalità di tassazione a margine al 18% e 22% per quanto riguarda rispettivamente scommesse sportive fisiche e online.

Va sottolineato come il settore scommesse/gioco d’azzardo non abbia avuto nel tempo una disciplina univoca per quanto riguarda la tassazione, come riportato in Fig.1. Interessante capire inoltre come le eventuali vincite vadano a posizionarsi nella dichiarazione dei redditi dei cittadini. Infatti, quando si tratta di denaro puntato su un sito detentore di regolare licenza AAMS (caratterizzati dal dominio ‘.it’ e dall’immagine del timone stilizzato con la scritta “gioco sicuro”) le vincite sono già tassate alla fonte essendo compreso un prelievo percentuale riconosciuto al Fisco. Nel caso invece di siti non autorizzati, l’ammontare vinto dovrà essere dichiarato alla voce “altri redditi” oltre ad essere soggetto a tassazione per intero. La spiegazione sta nel fatto che questa rappresenterebbe altresì un’ammissione di colpa con eventuali sanzioni penali ai sensi dell’art. 4 L. 401/1989.

Figura 3: il trend di raccolta complessiva sulle scommesse sportive in riferimento al triennio 2017-2019 con valori espressi in miliardi di euro. Elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi.

Tornando al Decreto Rilancio non stupisce come, per accumulare fondi di spesa pubblica, si sia cercato di lavorare su di un settore le cui statistiche mostrano una crescita nei consumi. Il “Libro Blu 2019” dell’Agenzia Dogane e Monopoli ci mostra un aumento della raccolta complessiva dai 10 miliardi del 2017 ai 12,52 del 2019. La pandemia, inoltre, potrebbe confermare il trend relativo ad un aumento della raccolta a distanza rispetto ad un decremento di quella fisica, con un palinsesto già provato da un periodo di mancanza di eventi sportivi e dalla chiusura forzata delle sale da gioco per vari mesi dell’anno appena trascorso.

Quali conseguenze dunque derivanti da questo provvedimento? In questa sede non intendiamo evidenziare il modo in cui calcolare la percentuale da destinare alle entrate fiscali: basti pensare come gli stessi addetti ai lavori non abbiano avuto sempre ben chiaro l’argomento, tanto da rendere necessaria da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la pubblicazione di un documento al riguardo. Un’interessante chiave di analisi può invece arrivare da una nota pubblicata in forma congiunta da Confindustria servizi innovativi e tecnologici, Fipe-Confcommercio e Confesercenti. Il comunicato venne diramato quando non erano ancora noti termini e modalità della nuova tassazione (il testo è del 9 maggio 2020, dieci giorni prima della pubblicazione del decreto). Oggi il calcolo si applica sullo 0,5%, mentre all’epoca si ipotizzava ancora di destinare lo 0,75% della raccolta delle scommesse sportive al sopracitato fondo:

[…] La filiera delle scommesse in Italia, se la proposta di norma non verrà ritirata, si troverà costretta a valutare la possibilità di non fare più ricorso alle concessioni italiane per la raccolta delle scommesse per ricercare altre opportunità all’estero, con la conseguenza che verrà azzerato il gettito erariale delle scommesse, verranno abbandonati i consumatori in mano all’illegalità e decine di migliaia di persone perderanno il lavoro.

Il rimando a possibili “concessioni in fuga” alla ricerca di nuove opportunità all’estero permette una comparazione tra differenti sistemi di regolamentazione, regalando uno scenario in cui le dovute distinzioni giuridico/politiche dei vari ordinamenti sembrerebbero rendere una chimera l’obiettivo di una disciplina unitaria. In Germania ad esempio gli articoli 70 e 72 della Grundgesetz (Legge Fondamentale Tedesca) assegnano ai Lander la competenza in maniera di gioco, essendo tale materia ricondotta all’ordine pubblico e l’esecuzione della legislazione federale riconducibile ai 16 Stati. Rilevante è stato il Trattato Interstatale varato nel 2008 in sostituzione di quello del 2004 (dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 12 della Legge Fondamentale). In esso, oltre ad obbligare gli operatori alla promozione di campagne di sensibilizzazione sociale ad una fruizione responsabile del gioco d’azzardo, stabilisce tra gli altri il divieto di organizzazione e intermediazione di qualsiasi attività ritenuta gioco d’azzardo senza autorizzazione dell’autorità competente, escludendo da tale lasciapassare i soggetti privati. Anche in caso di rilascio dell’autorizzazione, si sarebbe potuto esercitare l’attività esclusivamente nel Land emettitore. Approccio restrittivo anche per quanto riguarda il gioco online: ad una drastica riduzione delle raccolte via internet si aggiungeva la proibizione per le compagnie di “gambling” estere di raccogliere scommesse da cittadini tedeschi. A seguito di alcune sentenze della Corte di Giustizia la risposta di tutti i giudici tedeschi sulla compatibilità o meno di questo monopolio al diritto dell’unione europea fu negativa. Entra quindi in vigore nel 2012 il primo accordo di modifica del Trattato interstatale, nel quale si conferma il monopolio pubblico come previsto nel 2008, con l’eccezione dell’inserimento di una “clausola sperimentale per scommesse su competizioni sportive” (art. 10a ): in base a questa il monopolio pubblico su competizioni sportive non si applicherebbe all’organizzazione di siffatte puntate per un periodo di 7 anni dall’entrata in vigore di tale accordo . L’esempio tedesco evidenzia una situazione non così semplice: i siti non “.it” senza licenza europea sono del tutto illegali e sono previste sanzioni penali per il loro utilizzo. La giurisprudenza è invece divisa per quanto riguarda i dominii non “.it” ma con licenze europee ottenute, per cui dare dettagli univoci sulla questione risulta non facile. Resta chiaro come un eventuale inserimento nei gangli delle regolamentazioni dei vari Stati (con un necessario adeguamento alle direttive di diritto europeo sullo sfondo) potrebbe non essere la soluzione ottimale a fronte di una tassazione pressante dell’ordinamento interno.

Figura 4: i dati sul numero degli esercizi controllati tratti dal “Libro Blu 2019”. Lo stesso testo ricorda come si tratti di controlli di un elevato grado di complessità e delicatezza tecnologica, richiedente un costante aggiornamento del personale incaricato di queste funzioni.

Per quanto riguarda il contrasto alla diffusione del gioco illegale un’eventuale mancanza di chiarezza potrebbe rendere più difficile il contrasto al fenomeno per quanto riguarda quel settore che sembra essere meno provato dalla pandemia, ovvero quello delle scommesse online. Si è visto come i siti con regolare licenza AAMS siano già a tassati alla fonte in quanto già prevista una percentuale da riconoscere al Fisco italiano sull’ammontare giocato. Il rischio è quello di vedere invece allungarsi quella “Black List” (consultabile in qualsiasi momento sul sito ufficiale) contenente i siti non autorizzati alla raccolta di gioco in Italia, come potrebbe dimostrare tra l’altro gli 8886 siti evidenziati nel giugno 2020 e l’aumento di 176 siti rispetto alla segnalazione del 5 marzo 2020.

Ora spetterà a Mario Draghi, neo-eletto Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, stabilire le prossime linee guida sull’argomento. Quale potrebbe essere la direzione presa dal nuovo esecutivo per rilanciare un settore in difficoltà? La risposta potrebbe arrivare dal passato, da un episodio riguardante proprio l’economista e accademico. Dal 2011 al 2019, come noto, Draghi ha ricoperto il ruolo di Presidente della Banca Centrale Europea, Istituzione principale nell’attuazione delle politiche monetarie. Tale Organo si è reso protagonista di un programma di “Quantitative Easing”: si tratta in parole semplici di una manovra messa in atto dalle Banche Centrali con l’obiettivo di “creare moneta” attraverso l’acquisto di titoli di Stato o altre obbligazioni, fornendo liquidità al sistema attraverso operazioni di mercato aperto (transazioni in borsa a sostegno della moneta nazionale) quando il numero di prestiti a famiglie e imprese risulta basso in numero e consistenza. Alla luce di questo approccio, nel settembre del 2017, la Capodelegazione del PD nell’Europarlamento Patrizia Toia presenta un’interrogazione per chiedere spiegazioni sul maxi-finanziamento alla multinazionale “Novomatic”, azienda di gambling con sede principale in Austria.Trasmessa il 9 ottobre 2017 tramite lettera da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON), Draghi replica all’interrogazione tramite comunicato in carta bollata BCE. In esso si evidenzia come il “Corporate Sector Purchase Program “ (CSPP) rientrasse nel programma ampliato di acquisto di attività (PPA) nell’Eurosistema con l’obiettivo di rafforzare la trasmissione di acquisto di attività nell’Eurosistema in rapporto ai parametri di finanziamento dell’economia reale.

Al di là del merito economico manovre messe in atto la sfida del futuro sarà quella di mediare la necessità di un progressivo sviluppo del movimento sportivo italiano con modalità opportune nel reperimento di risorse. Per un settore che non può più attendere investimenti.

G. Nanni per B.Cy.

Riferimenti

S.A., “Calcio, fatturato record nel 2018/2019: poi però il coronavirus…”, La Repubblica, 2020

S.A., “Tassa 0,5% salvasport, Tar Lazio accoglie ricorso urgente dei bookmaker: sospeso fino al 4 dicembre il prelievo scommesse”, A.Gi.Sco., 2020

S.A., “Gioco online, aggiornarnata la «Black List»: sono 8886 i siti oscurati dai Monopoli”, La Repubblica, 2020

S.A., “La BCE finanzia il gioco d’azzardo, il QE sotto accusa”, La Repubblica, 2020

Battisti E., Satta V., Bonanni S., Mercuri M., “La disciplina del gioco d’azzardo: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna”, in Nota Breve, n. 144, gennaio 2017

Conti D., “Tasse e scommesse: le eventuali vincite del gioco vanno dichiarate?”, SuperScommesse, 2020

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